Compiti e operato del Cr

Art. 120 – del Regolamento Organico Federale

Attribuzioni del Comitato Regionale

1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni previste dallo Statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli Scacchi e, in particolare, ha i seguenti compiti:

  1. promuovere, diffondere, disciplinare l’attività scacchistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
  2. applicare e far applicare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
  3. attuare un efficace collegamento fra i vari Comitati e Delegati Provinciali e fornire loro direttive di carattere generale per uniformare metodi e criteri di gestione tecnico-organizzativa e promozionale;
  4. promuovere la costituzione di Società Scacchistiche e di Comitati Provinciali dove non esistenti;
  5. vigilare sul funzionamento dei Comitati Provinciali e dei Delegati Provinciali e coordinare la loro attività;
  6. proporre al Consiglio Federale la nomina e la revoca dei Delegati Provinciali;
  7. tenere tutti i rapporti con gli Affiliati mediante comunicati ufficiali;
  8. vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla regione e dei loro Tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali. Curare che gli Affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
  9. amministrare i contributi federali e le altre somme a loro disposizione secondo le disposizioni federali e di legge, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte. Su detta gestione finanziaria il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell’Art. 29 dello Statuto federale;
  10. trasmettere al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell’Assemblea Regionale relativa all’elezione dei propri Organi direttivi;
  11. sottoporre la Relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione del Comitato all’Assemblea Regionale;
  12. valutare le previsioni di spesa di Comitati e Delegati provinciali;
  13. trasmettere al Consiglio Federale entro il mese di ottobre le previsioni di spesa per l’anno successivo ed entro il mese di febbraio il rendiconto finanziario relativo alla gestione dell’anno precedente;
  14. provvedere all’organizzazione delle competizioni ufficiali di competenza regionale; approvare le competizioni di competenza organizzate dagli Affiliati della regione; coordinare e vigilare sull’organizzazione delle competizioni ed iniziative di competenza provinciale; redigere e pubblicare il calendario delle manifestazioni agonistiche e delle iniziative che si svolgono nella regione, che deve essere inviato agli Affiliati della regione;
  15. inviare alla Segreteria della F.S.I. tutti gli Atti ufficiali del Comitato Regionale e, nei tempi stabiliti, i calendari regionali che i Regolamenti federali prevedono per specifiche competizioni;
  16. informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia che, nella Regione, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi e i loro tesserati, o fra tesserati.
  17. assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dai Regolamenti federali.
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